Puoi rivolgerti alle sedi CAF per redigere il contratto di locazione (nelle tipologie ordinario, agevolato e transitorio), il modello RLI per la trasmissione, per il calcolo delle imposte e provvedere all’invio telematico dello stesso. Siamo inoltre in grado di assisterti negli adempimenti successivi quali proroghe, risoluzioni anticipate, pagamento delle annualità successive, subentri e per orientare il contribuente per l’opzione più vantaggiosa sulla scelta del tipo di tassazione, ordinaria o “cedolare secca”
Documenti necessari per la registrazione di un nuovo contratto:
– fotocopia del documento di identità e codice fiscale del Locatore/i
– fotocopia del documento di identità e codice fiscale del Conduttore/i
– estremi catastali dell’immobile/i da locatore (visura catastale) o atto (compravendita, donazione, dichiarazione di successione sentenza ecc) da cui si evincono gli estremi catastali dell’immobile da locare
– originale dell’Attestato della Prestazione Energetica (APE).
Documenti necessari per gli adempimenti successivi
– fotocopia del documento di identità e codice fiscale del Locatore/i;
– fotocopia del documento di identità e codice fiscale del Conduttore/i;
– copia del contratto di locazione
Registrazione contratti di affitto
Tutti i contratti di locazione e affitto di beni immobili (compresi quelli relativi a fondi rustici) devono essere obbligatoriamente registrati dall’affittuario (Conduttore) o dal proprietario (Locatore) qualunque sia l’ammontare del canone pattuito.
L’unico caso in cui non c’è l’obbligo di registrazione è relativo ai contratti che non superano i 30 giorni complessivi nell’anno.
La registrazione dei contratti di locazione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di stipula o dalla sua decorrenza (se anteriore) e può avvenire nei seguenti modi:
A) utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia, modalità obbligatoria per gli agenti immobiliari e i possessori di almeno 10 immobili, facoltativa per tutti gli altri contribuenti,
purché abilitati ai servizi telematici;
B) richiedendo la registrazione in ufficio; in questo caso è necessario recarsi presso un ufficio dell’Agenzia delle Entrate e compilare il modello RLI;
C) incaricando un intermediario abilitato (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.) o un delegato.
I nuovi contratti di locazione devono contenere una clausola con la quale il conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione circa l’Attestazione della Prestazione Energetica dell’edificio (APE).
La copia dell’APE deve essere, inoltre, allegata al contratto, fatta eccezione per i casi di locazione di singole unità immobiliari (Dl 145/2013), nel caso di affitto di beni immobili diversi dall’uso abitativo (negozi, uffici ecc). Non è invece necessario per l’affitto di box auto, garage, cantine ecc.
Per le locazioni fra privati di immobili a uso abitativo, c’è anche la possibilità di optare per il regime facoltativo denominato “cedolare secca”, che prevede il versamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef, delle addizionali (per la parte derivante dal reddito dell’immobile), nonchè delle imposte di registro e di bollo, ordinariamente dovute sul contratto di locazione.
Cedolare Secca
La “cedolare secca” è un regime fiscale facoltativo e consiste nel pagamento di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali. Per i contratti per i quali si è optato per la “cedolare secca” non dovranno essere pagate l’imposta di registro e l’imposta di bollo, ordinariamente dovute per registrazioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione. L’opzione per la “cedolare secca” non sostituisce comunque l’imposta di registro per la cessione del contratto di locazione.
L’opzione per “cedolare secca” può essere esercitata entro 30 giorni dalla scadenza dell’annualità, in presenza di un contratto ordinario, dandone comunicazione scritta (attraverso Raccomandata R/R) da inviare al Conduttore.
La scelta della cedolare implica la rinuncia da parte del locatore di chiedere l’aggiornamento del canone di locazione, inclusa la variazione accertata dall’Istat dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dell’anno precedente.
L’imposta sostitutiva si calcola applicando un’aliquota del 21% sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti. E’ prevista un’aliquota ridotta per i contratti di locazione a canone concordato relativi ad abitazioni ubicate:
A) nei comuni con carenze di disponibilità abitative, si tratta, in pratica delle 11 aree metropolitane citate in precedenza e dei comuni confinanti con gli stessi nonché gli altri Comuni capoluogo di Provincia
B) nei Comuni ad alta tensione abitativa (individuati dal Cipe).
Dal 2013 l’aliquota per questi contratti è pari al 15% (Dl 102/2013), ridotta al 10% per il quadriennio 2014-2017. Il Dl 47/2014 ha disposto, infine, che la stessa aliquota sia applicabile anche ai contratti di locazione stipulati nei comuni per i quali è stato deliberato, nei 5 anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (28 maggio 2014), lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi.
Imposta di registro
L’imposta di registro che grava sui contratti di locazione ordinari (senza opzione per la “cedolare secca”) è pari al 2% del canone annuo con un minimo di imposta pari ad euro 67,00; è inoltre dovuta l’imposta di bollo, variabile dal numero di pagine e di copie del contratto, con un minimo di 32,00 euro.
Nel caso di contratti agevolati l’imposta del 2% si calcola sul 70% del canone annuo. L’imposta di bollo è assolta per intero.
Nel caso dei contratti ordinari, sia a canone libero che agevolato, locatore e conduttore dovranno, entro 30 giorni dalla scadenza annuale del contratto corrispondere l’imposta di registro del 2% sul canone annuale.
A differenza della prima registrazione e della proroga, l’imposta da versare è pari al 2% qualunque sia il suo ammontare, senza essere ragguagliato all’imposta minima (67,00 euro).
I contratti agevolati, o a canone concordato, riguardano i contratti-tipo stipulati nelle 11 aree metropolitane (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia) e nei comuni con queste confinanti, nei Comuni Capoluogo di Provincia e nei Comuni definiti “ad alta densità abitativa” da una delibera del CIPE aggiornata a febbraio 2004.
Il calcolo del canone concordato dipende da una serie di fattori oggettivi che dipendono dalla superficie, dalla posizione, dalla dotazione di particolari elementi costruttivi quali doppi vetri, impianto di riscaldamento autonomo, arredamento, ecc. e dai valori indicati nell’Accordo Territoriale siglato in ogni Comune ad alta densità abitativa dalle associazioni di categoria che tutelano, rispettivamente, gli interessi di proprietari immobiliari e inquilini
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