La CGE condanna il precariato nella scuola: i requisiti per ricorrere
Come ormai noto, in data 26 novembre la Corte di Giustizia ha emesso la sentenza relativa alla reiterazione dei contratti dei docenti a tempo determinato.
Nel merito, dagli argomenti riportati nel testo della sentenza, si evince che per la Corte di Giustizia non è illegittimo che uno Stato abbia una casistica speciale che consenta il rinnovo dei contratti, ma questo rinnovo deve essere giustificato da “ragioni obiettive” (fattispecie di bisogni concreti quali ad esempio il caso di una supplenza in caso di assenza del titolare) e che devono sussistere nella normativa che disciplina il rapporto di lavoro a tempo determinato specifiche regole che consentano un adeguato controllo dell’esistenza delle ragioni obiettive. Tali ragioni obiettive non sussistono nel caso di rinnovi di contratti (30 giugno, 31 agosto) per più di 36 mesi complessivi.
Nella sentenza la Corte di Giustizia afferma a chiare lettere che la normativa italiana è totalmente sprovvista di una regolamentazione che disciplini la stipula di rapporti di lavoro a tempo determinato che garantisca i lavoratori dall’abuso della reiterazione dei contratti e che tale normativa non prevede nemmeno l’ipotesi del risarcimento del danno, pertanto contrasta con le clausole del trattato.
Sulla controversia la nostra struttura ha già avviato dei ricorsi al giudice del lavoro e siamo in attesa della pronuncia di merito, che dovrebbe tener conto della posizione espressa dalla Corte di Giustizia.
Nei confronti dei soggetti che non hanno ancora presentato il ricorso, riteniamo che si possa avviare un contenzioso nei seguenti casi:
I soggetti che non hanno ancora presentato ricorso, ma che sono attualmente titolari di un contratto a tempo determinato, nel caso in cui abbiano superato il termine dei trentasei mesi previsto dalla normativa comunitaria. In questo caso tali soggetti possono impugnare il contratto al fine di chiedere la conversione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato/risarcimento del danno; I soggetti che sono stati titolari di contratti a tempo determinato, con rinnovi che nel tempo abbiano superato complessivamente i trentasei mesi, e non abbiano ad oggi ancora impugnato l’ultimo contratto.
IL MODULO PER L’IMPUGNATIVA DEL/DEI CONTRATTI SARA’ DISPONIBILE A BREVE PRESSO LE NOSTRE SEDI ED INVIATO TRAMITE MAIL A COLORO CHE SARANNO INTERESSATI.
STIAMO PREDISPONENDO NEI PROSSIMI GIORNI UN INCONTRO CON COLORO CHE INTENDONO PRESENTARE RICORSO INSIEME ALLA CISL SCUOLA FERRARA E ALLO STUDIO LEGALE AVV.PICCI AL FINE DI FORNIRE TUTTE LE SPIEGAZIONI.
Suggeriamo agli interessati di cominciare a produrre la documentazione necessaria (contratti a tempo determinato).
ULTERIORI INDICAZIONI SARANNO COMUNICATE TRAMITE MAIL.
Un saluto.
Il segretario generale
Alessandra Zangheratti
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