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Self Italia Srl in concordato preventivo

Accordo sindacale a tutela dei dipendenti nel subentro di Bricomax Srl

Si allega a seguire il verbale di accordo sindacale ex art. 47 della L. 428/90 sottoscritto fra Selfitalia Srl, Bricomax Italia Srl, Fisascat-Cisl e Uiltucs, mentre la Filcams-Cgil si è riservata di apporre la firma successivamente all’esito di una verifica interna alla propria organizzazione.
Selfitalia Srl, che occupa 611 dipendenti (609 impiegati e 2 dirigenti), così distribuiti:
sede
nr. unità
Rivalta di Torino (TO)
80
Pdv Alba (CN)
15
Pdv Albenga (SV)
22
Pdv Alessandria
40
Pdv Asti
18
Pdv Banchette (TO)
17
Pdv Borgo San Dalmazzo (CN)
19
Pdv Carmagnola (TO)
11
Pdv Casale Monferrato (AL)
16
Pdv Chieri (TO)
12
Ferrara
17
Pdv Fiume Veneto (PN)
28
Imperia
19
Pdv Moncalieri (TO)
21
Pdv Olbia (SS)
12
Pdv Osasco (TO)
17
Pdv Perugia
11
Pdv Piediripa (MC)
17
Pdv Quart (AO)
22
Pdv Ravenna
15
Pdv Roma
14
Pdv Rovigo
18
Pdv Savigliano (CN)
14
Pdv Serravalle Scrivia (AL)
20
Pdv Settimo Torinese (TO)
1
Pdv Taggia (IM)
20
Pdv Torino
25
Pdv Udine
17
Pdv Vercelli
22
Pdv Vigevano (PV)
12
Pdv Vigliano Biellese (BI)
19

ha richiesto – con ricorso depositato in data 3 novembre 2017 – al Tribunale di Torino la concessione del termine ex articolo 161, 6° comma, L.F. Tale articolo, rubricato “Domanda di concordato”, al sesto comma prevede che l’imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e all’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti, riservandosi di presentare la proposta, il piano e l’altra ~documentazione prevista entro un termine fissato dal giudice, compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni, che, infatti, il tribunale ha concesso sino al 2 marzo 2018, nominando il Commissario Giudiziale e successivamente ha rinviato tale termine al 30 aprile 2018.

Selfitalia Srl, il 20 febbraio scorso, ha ricevuto un’offerta irrevocabile di affitto con l’impegno all’acquisto del ramo d’azienda (praticamente di tutta l’azienda, sede centrale compresa) dalla Bricomax Italia Srl; la stessa Selfitalia Srl ha successivamente accettato tale offerta, sia pure condizionatamente all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni degli organi della procedura.
Il subentro in regime di fitto di ramo d’azienda è necessitato dalla critica situazione gestionale di Selfitalia Srl, che, con la cassa generata, potrebbe garantire il solo pagamento delle spettanze retributive ai propri dipendenti fino alla fine del corrente mese di marzo e, comunque, con ogni evidenza, sarebbe di fatto impossibilitata a provvedere a rifornire i propri pdv per garantire la continuità gestionale ed evitare che dall’insolvenza si passi al fallimento.
Al fine di intervenire in maniera celere e per scongiurare la dispersione del patrimonio aziendale e dell’occupazione, il Tribunale di Torino, con provvedimento del 24 febbraio 2018, ha ordinato l’esperimento di una procedura competitiva sulla base di un bando di gara – anch’esso predisposto dal Tribunale – finalizzata ad individuare definitivamente il soggetto al quale affittare e successivamente vendere (successivamente sta per periodo post omologa del concordato, tuttavia la vendita può avvenire anche prima dell’omologa se richiesto dall’aggiudicatario), il giorno nel quale tale procedura si terrà è il 21 marzo 2018.
Le condizioni del trasferimento del ramo prevedono che:
  • i lavoratori dipendenti da Selfitalia Srl passeranno alle dipendenze dell’aggiudicatario al momento dell’efficacia del contratto di affitto, cioè il 31 marzo 2018;
  • la durata del contratto di affitto debba cessare all’atto dell’acquisto da parte dell’aggiudicatario (l’acquisto dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di deposito del decreto di omologa di Selfitalia al concordato preventivo);
  • l’efficacia del contratto di affitto con l’impegno all’acquisto sia sospensivamente condizionato al raggiungimento entro il 31 marzo 2018 di un accordo sindacale ai sensi dell’art. 47, L. 428/90, che preveda: 1) il passaggio di tutti i lavoratori alle dipendenze dell’aggiudicatario/affittuario alle medesime condizioni contrattuali, economiche e normative vigenti alla data del trasferimento dei rapporti di lavoro, 2) l’accollo in capo all’aggiudicatario/affittuario e liberatorio per Selfitalia Srl ~– condizionatamente all’acquisto del ramo d’azienda – dei debiti per TFR, per arretrati e ratei di retribuzione anche differiti, ivi compresi gli oneri ed i costi accessori, maturati sino alla data di trasferimento dei rapporti
di lavoro subordinato, 3) la retrocessione automatica a Selfitalia dei dipendenti trasferiti all’aggiudicatario/affittuario sia nell’ipotesi di vendita a soggetto diverso che nel caso di mancata omologa;
  • sia sottoscritta, anche prima della individuazione di un aggiudicatario, da parte di tutti i dipendenti, ai sensi dell’art. 411 c.p.c., una liberatoria e rinuncia in favore di Selfitalia Srl dei crediti sopra enunciati;
  • gli accordi (anche individuali) debbano intendersi automaticamente trasferiti al momento della cessione del ramo in capo all’aggiudicatario (post omologa) senza che siano “riformulati in momento dell’acquisto del ramo”;
  • che, a far data dall’efficacia del contratto di affitto, restino a carico esclusivo dell’affittuario tutte le obbligazioni derivanti dai rapporti di lavoro da esso direttamente contratti al cui adempimento esatto e puntuale si impegna con espressa liberazione di Selfitaloa Srl, salvo gli effetti della retrocessione automatica in caso di mancata omologa.
Il confronto fra le parti si  è massimamente concentrato sulla questione dei debiti da lavoro rispetto ai quali ciascun singolo dipendente “affrancherebbe” Selfitalia Srl; come Fisascat-Cisl abbiamo richiesto ed ottenuto che nel modello di dichiarazione in sede sindacale ex artt. 2112 c.c., 2113 c.c. e 411 c.p.c. fosse prevista, oltre alla retrocessione dei rapporti di lavoro in caso di esito negativo della procedura concordataria, per l’accollo da parte dell’aggiudicatario – ~con effetto liberatorio per Selfitalia srl – la puntuale esplicitazione dei debiti da lavoro summenzionati, in quanto le precedenti versioni proposte da controparte riportavano, a nostro modesto parere troppo genericamente, la sola condizione della retrocessione dei rapporti di lavoro in capo a Selfitalia Srl.
Riteniamo che l’operazione che va profilandosi rappresenti una garanzia di continuità aziendale ed occupazionale, certamente non frequente in vicende societarie analoghe.

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