Self Italia Srl in concordato preventivo
Accordo sindacale a tutela dei dipendenti nel subentro di Bricomax Srl
Si allega a seguire il verbale di accordo sindacale ex art. 47 della L. 428/90 sottoscritto fra Selfitalia Srl, Bricomax Italia Srl, Fisascat-Cisl e Uiltucs, mentre la Filcams-Cgil si è riservata di apporre la firma successivamente all’esito di una verifica interna alla propria organizzazione.
Selfitalia Srl, che occupa 611 dipendenti (609 impiegati e 2 dirigenti), così distribuiti:
ha richiesto – con ricorso depositato in data 3 novembre 2017 – al Tribunale di Torino la concessione del termine ex articolo 161, 6° comma, L.F. Tale articolo, rubricato “Domanda di concordato”, al sesto comma prevede che l’imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e all’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti, riservandosi di presentare la proposta, il piano e l’altra ~documentazione prevista entro un termine fissato dal giudice, compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni, che, infatti, il tribunale ha concesso sino al 2 marzo 2018, nominando il Commissario Giudiziale e successivamente ha rinviato tale termine al 30 aprile 2018. Selfitalia Srl, il 20 febbraio scorso, ha ricevuto un’offerta irrevocabile di affitto con l’impegno all’acquisto del ramo d’azienda (praticamente di tutta l’azienda, sede centrale compresa) dalla Bricomax Italia Srl; la stessa Selfitalia Srl ha successivamente accettato tale offerta, sia pure condizionatamente all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni degli organi della procedura.
Il subentro in regime di fitto di ramo d’azienda è necessitato dalla critica situazione gestionale di Selfitalia Srl, che, con la cassa generata, potrebbe garantire il solo pagamento delle spettanze retributive ai propri dipendenti fino alla fine del corrente mese di marzo e, comunque, con ogni evidenza, sarebbe di fatto impossibilitata a provvedere a rifornire i propri pdv per garantire la continuità gestionale ed evitare che dall’insolvenza si passi al fallimento.
Al fine di intervenire in maniera celere e per scongiurare la dispersione del patrimonio aziendale e dell’occupazione, il Tribunale di Torino, con provvedimento del 24 febbraio 2018, ha ordinato l’esperimento di una procedura competitiva sulla base di un bando di gara – anch’esso predisposto dal Tribunale – finalizzata ad individuare definitivamente il soggetto al quale affittare e successivamente vendere (successivamente sta per periodo post omologa del concordato, tuttavia la vendita può avvenire anche prima dell’omologa se richiesto dall’aggiudicatario), il giorno nel quale tale procedura si terrà è il 21 marzo 2018.
Le condizioni del trasferimento del ramo prevedono che:
di lavoro subordinato, 3) la retrocessione automatica a Selfitalia dei dipendenti trasferiti all’aggiudicatario/affittuario sia nell’ipotesi di vendita a soggetto diverso che nel caso di mancata omologa;
Il confronto fra le parti si è massimamente concentrato sulla questione dei debiti da lavoro rispetto ai quali ciascun singolo dipendente “affrancherebbe” Selfitalia Srl; come Fisascat-Cisl abbiamo richiesto ed ottenuto che nel modello di dichiarazione in sede sindacale ex artt. 2112 c.c., 2113 c.c. e 411 c.p.c. fosse prevista, oltre alla retrocessione dei rapporti di lavoro in caso di esito negativo della procedura concordataria, per l’accollo da parte dell’aggiudicatario – ~con effetto liberatorio per Selfitalia srl – la puntuale esplicitazione dei debiti da lavoro summenzionati, in quanto le precedenti versioni proposte da controparte riportavano, a nostro modesto parere troppo genericamente, la sola condizione della retrocessione dei rapporti di lavoro in capo a Selfitalia Srl.
Riteniamo che l’operazione che va profilandosi rappresenti una garanzia di continuità aziendale ed occupazionale, certamente non frequente in vicende societarie analoghe.
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